03/05/18

Tassazione criptovalute: quando i guadagni devono essere dichiarati


La notizia è stata riportata dai principali siti d'informazione:

Repubblica

Wall Street Italia

Panorama

Finalmente la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla questione tassazione sul capital gain delle criptovalute rispondendo a una istanza di interpello presentata da un contribuente precisando che i Bitcoin, l'Ethereum, il Ripple e le altre migliaia di criptovalute sorelle basate sulla rivoluzionaria tecnologia BlockChain che sono nate negli ultimi anni devono essere trattate come valute estere tradizionali.



Come chiarito dall’interpello, la normativa attuale prevede che “i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri (In questo caso i portafogli elettronici di criptovalute) assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d’imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti calcolata utilizzando il cambio vigente (tasso di cambio tra moneta virtuale ed euro) all’inizio del periodo di riferimento, è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi”.

La plusvalenza viene conteggiata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Il valore così calcolato dovrà essere dichiarato nel quadro RW del Modello Unico PF e sarà tassato con imposta sostitutiva del 26%.


Per l’Agenzia delle Entrate lo scambio di criptovalute va considerato come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia. L’Agenzia chiarisce anche che il possesso di criptovalute non genera alcun obbligo di versamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe).

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